Il titolo che dà accesso ai concorsi pubblici per l’insegnamento negli istituti statali (64 posti in tutta Italia, 2020) nella Classe di Concorso B-07 è ora così:
"Titoli di accesso non previsti dal DM 39/98 e Diplomi di istruzione secondaria superiore ex dd.PP.RR. 15 marzo 2010 n. 87 e 88: Diploma di istruzione professionale - settore Servizi, indirizzo Servizi socio-sanitari, articolazione: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico"
Ciò significa che per insegnare basta avere la “maturità” ma più non unita alla qualifica (ora abilitazione), a differenza di quanto precedentemente previsto.
Ne deriva una condizione impropria: l’insegnante tecnico-pratico che forma lo studente alla professione di ottico può non essere egli stesso abilitato! (molti lo saranno ma non necessariamente, tra i requisiti di accesso nella normativa non è richiesta l’abilitazione).
Trattandosi di un posto di insegnante a tempo indeterminato, che ha pieno titolo nel progetto didattico e nella valutazione degli studenti, parrebbe necessario mantenere i requisiti al più alto livello e invece non viene indicato tra i requisiti il possesso dell’abilitazione in ottica (che si ottiene con altro Esame di stato, peraltro specifico per gli aspetti disciplinari).
Non c’è nemmeno una giustificazione razional-burocratica di semplificazione. Infatti, per varie altri classi di concorso sono richieste anche specifiche “certificazione delle competenze”. Ben oltre, l’abilitazione per ottico implica aver superato un vero e proprio esame di Stato.
Certo non sono i modi migliori per selezionare il personale della scuola. Speriamo che il concorso selezioni con cura persone di elevata capacità.